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Lo statuto Lo statuto di A.C.S.M.

Azienda › Lo statuto

Art. 1 Denominazione

È costituita, per trasformazione, la Società per azioni denominata "Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A." in sigla "ACSM S.p.A.".

Art. 2 Sede e durata

La società ha sede legale nel Comune di Fiera di Primiero; la variazione della sede potrà aver luogo per provvedimento dell'Organo Amministrativo, purché la nuova sede sia collocata in ambito nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire nuove sedi secondarie, filiali, rappresentanze e succursali o deciderne la soppressione.

La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 3 Oggetto sociale

Costituisce oggetto sociale:

la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di energia elettrica, la realizzazione e/o gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e degli impianti elettrici di pubblica utilità, attività esercitate sia in proprio che per conto terzi, in via diretta e tramite società controllate o collegate.

La società potrà inoltre esercitare promuovere o realizzare, direttamente o tramite società possedute, collegate o partecipate attività di:

  • trasporto energia elettrica, calore ed altre fonti energetiche anche in modo combinato;
  • acquisizione, distribuzione e vendita di gas combustibili;
  • raccolta, collettamento, trasporto e trattamento finale dei rifiuti solidi urbani industriali e loro eventuale riutilizzo;
  • attività diverse di igiene urbana e ambientale, pulizia stradale, raccolta differenziata;
  • viabilità, gestione parcheggi ed altre infrastrutture territoriali, sgombero neve dal sistema viario;
  • manutenzione e gestione del verde, salvaguardia e risanamento ambientale, difese e sistemazioni idrauliche;
  • ciclo integrale delle acque per uso potabile e non;
  • sfruttamento e commercializzazione di acque potabili, minerali e derivati;
  • costruzione e/o gestione delle reti di trasmissione dati, postazioni radiotelevisive e telefoniche, reti di fonia, gestione di sistemi internet e informatici, commercio elettronico;
  • costruzione e gestione impianti turistici, sportivi, culturali e di spettacolo;
  • servizi complementari affidati dai Comuni e regolati con apposito contratto di servizio nell'ambito della gestione di cantieri, assistenza lavori, gare pubbliche di appalto;
  • accertamento, riscossione e gestione delle imposte e tasse;
  • gestione dei servizi cimiteriali e di pompe funebri;
  • gestione del macello;
  • gestione delle farmacie;
  • servizi di trasporto di persone e cose.

Nei settori di proprio interesse, o in ambiti che ritiene importanti per uno sviluppo integrato, la società promuove e realizza modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra enunciati.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili anche nell'ambito dei trasporti per conto terzi.

In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può procedere al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende ed in generale ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la Società può partecipare a gare d'appalto, singolarmente, in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee di impresa.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre stipulare accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca.

Art. 4 Soci fondatori

Sono soci fondatori i comuni di Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Siror, Tonadico, Transacqua.

Art. 5 Capitale sociale

Il capitale sociale, interamente versato, ammonta ad Euro 600.000 (seicentomila) ed è suddiviso in n. 60.000 (sessantamila) azioni del valore nominale di Euro 10 (dieci) cadauna.

Potranno essere conferiti beni in natura o crediti. In tal caso, le azioni corrispondenti dovranno essere interamente liberate al momento della sottoscrizione dei nuovi conferimenti.

In caso di aumento del capitale sociale potrà essere stabilita una diversa assegnazione delle azioni ai sensi e nei limiti indicati nell'art. 2346 del codice civile.

L'assemblea straordinaria può deliberare, a maggioranza assoluta, l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendone la forma e le modalità di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori.

Art. 6 Le azioni

Le azioni ordinarie sono indivisibili e nominative.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che straordinarie.

Art. 7 Detenzione e trasferimento delle azioni

Le azioni ordinarie possono essere sottoscritte, acquistate, alienate e detenute, oltre che dai soci fondatori, da Enti pubblici interessati ad utilizzare la società quale soggetto gestore di rete dei medesimi e/o erogatore dei servizi pubblici a valenza industriale.

La qualità di azionista comporta l'adesione al presente Statuto.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi, salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci. A tal fine il socio dovrà comunicare all'Organo Amministrativo la propria intenzione di alienare specificando per iscritto la proposta, eventuali condizioni ed l'ente acquirente.

L'Organo Amministrativo, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento, comunica la proposta agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Questi devono esercitare la prelazione entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi; se più soci manifestassero l'intenzione di esercitare la prelazione, le azioni offerte in vendita saranno suddivise tra di loro in proporzione al capitale sociale posseduto. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione nei termini suddetti, il cessionario non socio deve essere comunque soggetto gradito all'Organo Amministrativo che deve pronunciarsi, mediante apposita delibera, senza obbligo di motivazione. Tale decisione deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dall'inutile decorso del termine ultimo per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento al socio spetta il diritto di recesso.

La cessione delle azioni sarà possibile senza l'osservanza delle formalità di cui sopra, purchè vi sia il consenso manifestato per iscritto di tutti gli altri soci e dell'Organo Amministrativo per la specifica cessione.

Art. 8 Diritto di recesso

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

  1. la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
  2. la trasformazione della Società;
  3. il trasferimento della sede sociale all'estero;
  4. la revoca dello stato di liquidazione;
  5. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dal presente statuto;
  6. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
  7. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

  1. la proroga del termine;
  2. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio netto della Società.

Art. 9 Composizione delle assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L' Assemblea ordinaria è composta da tutti gli azionisti intestatari di azioni ordinarie.

L' Assemblea straordinaria è composta da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci.

Le deliberazioni assembleari legalmente adottate, obbligano anche i soci non intervenuti o dissenzienti.

Art. 10 Convocazione dell'assemblea

Le assemblee, di norma, sono convocate presso la sede sociale o, comunque, sul territorio nazionale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Negli stessi avvisi può indicarsi la data dell' eventuale seconda convocazione.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

Che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei casi e limiti indicati nell'art. 2364 II comma del codice civile. In questi casi gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione da pubblicarsi sulla G.U. o sui quotidiani: l'Adige e Il Corriere delle Alpi, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Alternativamente, il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assembla è convocata, nei casi consentiti, qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

Art. 11 Presidenza dell'assemblea – verbali deliberazioni

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Consiglio stesso. Qualora ciò non sia possibile, l' Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina, tra gli intervenuti, il Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 12 Intervento in assemblea

Hanno diritto di intervento in assemblea ordinaria tutti i soci intestatari di azioni ordinarie che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea o che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale od ove indicato nell'avviso di convocazione.

Hanno diritto di intervento in assemblea straordinaria tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno nei cinque giorni antecedenti quello fissato per la riunione dell'Assemblea o che, nello stesso termine, abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale od ove indicato nell'avviso di convocazione.

Il socio titolare di azioni ordinarie può farsi rappresentare in Assemblea sia ordinaria che straordinaria mediante delega scritta, con i limiti e le modalità di legge, esclusivamente da altro Socio.

Art. 13 Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti ordinari che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di Capitale Sociale rappresentata.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del Capitale rappresentato in assemblea.

L' assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del Capitale Sociale.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del Capitale Sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

Le votazioni sono a scrutinio palese. Il voto segreto è consentito solo per la nomina degli organi; tuttavia in questo caso i soci che lo richiedono possono far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Art. 14 Compiti delle assemblee

L'assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio;
  • nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
  • determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
  • delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
  • dà il preventivo assenso in merito alla eventuale costituzione o partecipazione della società ad altre società di capitali e sulla cessione delle partecipazioni stesse, ove le predette operazioni superino il valore di Euro 200.000 (duecentomila).

L'assemblea straordinaria:

  • delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza;
  • delibera sull'emissione di obbligazioni, anche convertibili in azioni e di altri strumenti finanziari.

Art. 15 Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) consiglieri, compreso il Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi consecutivi e possono essere confermati. Il loro mandato viene a cessare alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle proprie attribuzioni a singoli amministratori; il Consiglio può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti specificando modalità e limiti di esercizio della delega. I delegati o procuratori riferiscono almeno ogni 180 giorni sull'andamento della gestione affidata.

Oltre a quanto prescritto dall'art. 2381 C.C., non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relative a:

  • predisposizione e modifica contratti di servizio;
  • alienazioni di cespiti aziendali di valore superiore ad Euro 200.000 (duecentomila);
  • acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
  • transazioni di valore superiore ad Euro 100.000 (centomila);
  • fidejussioni, prestazioni di garanzia e concessioni di prestiti per importi superiori ad Euro 100.000 (centomila) per ogni singolo atto;
  • compravendite, permute e trasferimenti, a qualsiasi titolo effettuati, di beni immobili di valore superiore ad Euro 100.000 (centomila), per ogni singolo immobile;
  • assunzione di mutui;
  • assunzione di servizi.

Art. 16 Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla surroga, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I nuovi Consiglieri rimangono in carica fino all'Assemblea ordinaria immediatamente successiva.

Se, per dimissioni o per altra causa, viene meno la maggioranza degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione decade e deve essere subito convocata, ai sensi di legge, l'Assemblea ordinaria perché provveda al rinnovo dell'Organo. Sino all'accettazione della carica dei nuovi Amministratori, l'Organo decaduto esercita i propri poteri a norma di Legge.

Art. 17 Convocazione e funzionamento del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti o dal Collegio Sindacale.

Nell' ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è convocato presso la sede sociale e, comunque, nel territorio nazionale, purché in luoghi facilmente accessibili con automezzi.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare, deve essere recapitato, anche solo a mezzo fax, a ciascun Consigliere, a ciascun componente del Collegio Sindacale ed al revisore contabile ove nominato, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso può essere recapitato anche due giorni prima di tale data.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e, per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dai verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta e devono essere trascritte sul Libro dei Verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, tenuto a norma di legge.

Art. 18 Il presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.

Il Presidente esercita le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'eventualità di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e di firma spetta al Vicepresidente e, quando anche questi sia impedito, all' Amministratore più anziano di età.

Per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società, e la relativa firma, possono essere conferite dal Consiglio di Amministrazione ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

Art. 19 Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e di due Sindaci supplenti. Essi sono nominati fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, salvo il caso di avvenuta nomina del Revisore Contabile per dettato normativo o per decisione assembleare.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica per tre esercizi consecutivi e possono essere confermati. Il loro mandato viene a cessare alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio.

Il Collegio Sindacale ha i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di Legge in materia.

Al Collegio Sindacale è demandato il controllo contabile in mancanza del Revisore Contabile.

Il compenso da corrispondere ai Sindaci è quello previsto dalle tariffe professionali in vigore. Qualora dette tariffe prevedano un minimo ed un massimo, detto importo sarà pari al minimo.

Art. 20 Controllo contabile

Il controllo contabile può essere demandato, con delibera assembleare, ad un Revisore o ad una Società di Revisione esterna.

Art. 21 Esercizio sociale

L' esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e termini di Legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all' Assemblea ordinaria dei soci.

Il bilancio sociale viene certificato da soggetto a ciò abilitato, permanendo le norme speciali per il settore energetico; qualora le medesime decadessero, sarà l'Assemblea a deliberare in merito alla richiesta di certificazione.

Art. 22 Ripartizione degli utili

Gli utili dell'esercizio vanno ripartiti nel seguente modo:

  • per il 5% (cinque per cento) vanno accantonati alla riserva legale, a termine di legge;
  • per il 30% (trenta per cento) vanno distribuiti pro quota ai soci;
  • per il 65% (sessantacinque per cento), ferme restando le obbligazioni derivanti dagli strumenti finanziari eventualmente adottati, secondo le indicazioni dell'assemblea;
  • il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 Scioglimento della società e controversie

Nell'eventualità, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Trento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

Art. 24 Disposizioni integrative

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, valgono le norme dettate dal Codice Civile e dalle leggi in materia vigenti al momento dell'applicazione.